A decorrere dal 1° marzo 2026 è obbligatoria l’applicazione della ritenuta d’acconto ex art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 anche sulle provvigioni percepite da:
agenzia di viaggio e turismo;
agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
La novità si applica alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026.
(art. 1, commi 140-142 della L. n. 199/2025)
Agenzie viaggio,tour operator e altre categorie di intermediari
A decorrere dal 1° marzo 2026 è obbligatoria l’applicazione della ritenuta d’acconto ex art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 anche sulle provvigioni percepite da: agenzia di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.La novità si applica alle provvigioni corrisposte